Descrizione
Sono destinatari dei contributi:
- i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale;
- i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
Non sono ammessi al contributo:
- Assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- Contratto non intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
- Titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- Nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (la titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione). Può essere ammesso solo nel caso in cui si trovi nell’impossibilità giuridica a godere del bene. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
- Richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
Sono necessari:
- Mod. F23 (tassa di registrazione) relativo all’anno in corso o copia di adesione al Decreto Legislativo 23/201, art. 3 “Cedolare secca”;
- Copia fotostatica dei pagamenti dei canoni di locazione effettuati nel 2025 (DA TRASMETTERE SUCCESSIVAMENTE, ENTRO IL 10 Gennaio 2025);
- ISEE;
- Solo per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno e autocertificazione che attesti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- Eventuale in caso di inquilini morosi - dichiarazione del proprietario dell’immobile oggetto del contratto di locazione nel quale accetta di ricevere, indicando il relativo Iban, il contributo per sanare le mensilità arretrate che devono essere espressamente indicate.
I requisiti richiesti possono essere autocertificati dal cittadino ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Questi potranno essere accertati dal Comune anche successivamente alla erogazione del contributo.
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato.
Requisiti economici per l’accesso ai contributi
In base all’ISEE vengono individuate due fasce:
- Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 15.688,40 per l’anno 2025, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al14%;
- Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore € 16.828,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
Determinazione contributo
L’ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:
- Fascia A: l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.
Esempio:
Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00:
canone annuo effettivo = € 3.600,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.
Gli importi sopra citati si riferiscono all’annualità 2025.
Nell’ipotesi in cui l’importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l’intero fabbisogno si provvederà alla riduzione dei contributi spettanti a ciascun utente in misura proporzionale al minor contributo ricevuto e fino a concorrenza delle somme trasferite.
Formazione della graduatoria
Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli, verificandone l’ammissibilità, la completezza e la regolarità.
A seguito dell’istruttoria si procederà alla formulazione di una graduatoria distinta per fasce (A – B), formulata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, e con l’indicazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente.
Cumulabilità con altri contributi
È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell’ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.
Le istanze dovranno essere compilate entro il 30 settembre 2025.
Le ricevute di pagamento del canone di affitto dovranno essere presentate obbligatoriamente entro il 10 GENNAIO 2025