A chi è rivolto
Il pirotecnico che deve munirsi di licenza per l'accensione di fuochi d'artificio ai sensi dell' art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931 n° 773
Il pirotecnico che deve munirsi di licenza per l'accensione di fuochi d'artificio ai sensi dell' art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931 n° 773
Richiesta di licenza per l'accensione di fuochi d'artificio ai sensi dell' art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931 n° 773
Presentare l'istanza online compilando tutti i campi previsti.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'identità Digitale, Carta identità elettronica (CIE);
N.2 marche da bollo da € 16,00.
Licenza per l'accensione di fuochi d'artificio ai sensi dell' art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931 n° 773
La licenza viene rilasciata entro 30 giorni lavorativi, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare.
Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.
Si raccomanda di allegare all'istanza online tutti gli allegati obbligatori.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.