Descrizione
A seguito delle recenti indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro con nota n. 616 del 3 aprile 2025 e dei chiarimenti forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna, si comunica un importante cambiamento nella gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i lavoratori impegnati nei progetti finanziati dalla Legge 162/98 e dal programma Ritornare a Casa Plus (RAC Plus).
L’Ispettorato del Lavoro ha ribadito l’assenza di legittimità dell’erogazione del TFR in forma di anticipazione mensile in busta paga, poiché tale prassi costituirebbe una mera integrazione retributiva, con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Finora il TFR è stato corrisposto mensilmente, sotto forma di anticipazione in dodicesimi. Pur in assenza di un preciso riferimento normativo, questa modalità era stata adottata per semplificare la gestione dei rapporti di lavoro.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 41 del CCNL del lavoro domestico, l’anticipazione del TFR può essere concessa una sola volta all’anno e soltanto:
- su richiesta scritta del lavoratore;
- per una delle motivazioni previste dalla legge (ad es. spese sanitarie, acquisto della prima casa, ecc.);
- fino a un massimo del 70% dell’importo maturato.
Cosa cambia:
Per ottenere la quota del TFR nel 2025, entro il 31/12/2025:
- Il lavoratore dovrà presentare apposita richiesta per una delle sopracitate motivazioni;
- si dovrà presentare una dichiarazione redatta da un consulente del lavoro, contenente:
- l’importo del TFR già corrisposto nel 2025,
- la quota ancora richiedibile, nei limiti del 70% del maturato.
Si specifica inoltre che potranno essere liquidati solo i residui effettivamente maturati fino a questo momento, e comunque entro i limiti delle risorse previste dal piano personalizzato.
Si ricorda che il piano decorre dal mese di maggio.
Esempi:
- Piano annuale: € 1.500
Importo mensile previsto dal piano: € 150
Se durante l’anno sono state presentate buste paga/fatture/contributi per € 150 o importi superiori, non risultano residui accantonati.
➜ Non sarà possibile procedere all’erogazione.
- Piano annuale: € 1.500
Importo mensile previsto dal piano: € 150
Se durante l’anno sono state presentate buste paga/fatture/contributi per importi inferiori, ad esempio € 140, si genera un residuo mensile pari a:
€ 150 – € 140 = € 10
Considerando 8 mesi (da maggio a dicembre):
€ 10 × 8 mesi = € 80 di residuo potenzialmente erogabile.
Tuttavia, l’importo potrà essere liquidato solo entro il limite massimo del 70% del TFR maturato dal lavoratore.
Ad esempio, se il TFR maturato è € 100, il 70% corrisponde a € 70.
➜ In questo caso sarà possibile erogare € 70 anziché € 80.