A decorrere dall'anno 2025, l'Indennità Regionale Fibromialgia è erogata nella forma di contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.
Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell’anno di riferimento del sostegno economico richiesto per:
a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
b) acquisizione di servizi professionali educativi;
c) spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
d) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
e) spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
f) spese per l’acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
g) acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.