Descrizione
I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori del comune.
Tali designazioni sono prodotte in carta con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (art. 32, comma 7, n. 4, D.P.R. n. 570/1960; art. 16 legge n. 53/1990).
Le designazioni dei rappresentanti possono essere comunicate entro giovedì 5 giugno, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, l’autenticazione non è necessaria se gli atti sono stati firmati digitalmente dai delegati. Tali designazioni in alternativa possono essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di voto.
In allegato il modello per la designazione.
l'Ufficio Elettorale