Tutti coloro che sono iscritti nell'albo dei presidenti e che non intendono pi ù essere nominati per presenziare ai seggi, possono presentare istanza di cancellazione.
L'emigrazione e la perdita del diritto elettorale comportano la cancellazione d'ufficio.
La Commissione elettorale comunale entro il 15 gennaio di ogni anno, cancella dall'albo:
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chi ha presentato la domanda di cancellazione;
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chi ha perso i requisiti stabiliti dalla legge per assolvere le funzioni di scrutatore, scrutatrice;
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coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di Presidente in occasione di consultazioni elettorali, non si sono presentati senza giustificato motivo.
Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo è depositato nella segreteria del comune per la durata di quindici giorni e chiunque ha diritto di prenderne visione.
Si precisa che l'Ufficiale Elettorale comunica e PROPONE i nominativi da cancellare al Presidente della Corte di Appello che, in quanto organo competente, agisce con proprio decreto, perciò le decisioni vere e proprie sulle cancellazioni sono in capo alla Corte di Appello. E' ammesso ricorso contro le decisioni della Corte d'Appello.