Descrizione
ORDINANZA SINDACALE N. 17/63 del 15-05-2026
Oggetto: Cura e manutenzione del verde privato – anno 2026
IL SINDACO
PREMESSO CHE
Nel territorio comunale sono presenti numerose aree private, terreni, lotti, giardini e spazi verdi che versano in condizioni di abbandono o insufficiente manutenzione, con presenza diffusa di vegetazione spontanea, erba incolta, rovi e siepi non controllate.
Tali condizioni si riscontrano sia in ambito urbano che periurbano e riguardano anche aree pertinenziali di edifici, lotti edificabili, aree dismesse e spazi con fioriere, aiuole e vasi, talvolta visibili o prospicienti la pubblica via.
CONSIDERATO CHE
La mancata cura del verde privato può determinare situazioni di pericolo e criticità, tra cui:
- aumento del rischio di incendi, soprattutto nel periodo estivo;
- proliferazione di insetti, roditori e altri animali infestanti potenzialmente dannosi per la salute pubblica;
- condizioni igienico-sanitarie non adeguate;
- degrado del decoro urbano e dell’immagine del territorio;
- riduzione della visibilità della segnaletica stradale e interferenze con la pubblica illuminazione;
- restringimento della carreggiata o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.
RITENUTO NECESSARIO
Adottare misure preventive finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, della sicurezza urbana, della salute pubblica e della prevenzione degli incendi, imponendo obblighi di manutenzione e pulizia del verde privato.
VISTI
- il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;
- il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), art. 29;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 50;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale);
- la Legge 24/11/1981 n. 689;
- il Regolamento comunale per il decoro urbano vigente.
ORDINA
Ai proprietari, conduttori e soggetti comunque responsabili a qualsiasi titolo di:
- terreni agricoli, incolti o coltivati;
- aree verdi private, lotti edificabili, aree dismesse o abbandonate;
- aree pertinenziali di edifici;
- amministratori di condomini con aree verdi;
- cantieri edili attivi o dismessi;
- ai proprietari di aiuole, vasi e fioriere visibili da suolo pubblico o prospicienti la pubblica via;
CIASCUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE:
di provvedere a:
- sfalcio delle erbe infestanti e rimozione della vegetazione incolta;
- potatura e regolare manutenzione di siepi, alberi e rami, evitando interferenze con strade e marciapiedi;
- rimozione e corretto smaltimento dei residui vegetali;
- mantenimento in ordine e pulizia di aiuole, vasi e fioriere;
- prevenzione della formazione di situazioni di degrado e accumulo di materiali vegetali;
- adozione di misure idonee a evitare l’accesso incontrollato e l’abbandono di rifiuti nelle aree private.
TERMINE PER L’ESECUZIONE
Gli interventi di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 maggio 2026.
Restano ferme le disposizioni regionali e nazionali in materia di prevenzione incendi boschivi.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
È fatto divieto di pascolo all’interno del centro abitato.
Gli interventi dovranno essere ripetuti con periodicità tale da garantire il costante mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene e decoro.
AVVERTE CHE
La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente, con:
- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- pagamento in misura ridotta pari a € 100,00;
- eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.;
- esecuzione d’ufficio degli interventi con addebito delle spese ai trasgressori.
DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Monastir, con la massima diffusione sul territorio comunale.
RENDE NOTO
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Monastir, 15 maggio 2026
IL SINDACO
Paola Ugas