Ordinanza del Sindaco. Cura e manutenzione del verde privato: obblighi per prevenzione incendi, sicurezza e decoro urbano

Dettagli della notizia

Il Sindaco ordina ai proprietari e responsabili di aree private la manutenzione del verde entro il 31 maggio 2026: sfalcio, potature e pulizia per prevenire incendi, tutelare la sicurezza pubblica e garantire il decoro urbano.

Data:

15 Maggio 2026

Notizia scaduta il:

1 Giugno 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

ORDINANZA SINDACALE N. 17/63 del 15-05-2026
Oggetto: Cura e manutenzione del verde privato – anno 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE

Nel territorio comunale sono presenti numerose aree private, terreni, lotti, giardini e spazi verdi che versano in condizioni di abbandono o insufficiente manutenzione, con presenza diffusa di vegetazione spontanea, erba incolta, rovi e siepi non controllate.

Tali condizioni si riscontrano sia in ambito urbano che periurbano e riguardano anche aree pertinenziali di edifici, lotti edificabili, aree dismesse e spazi con fioriere, aiuole e vasi, talvolta visibili o prospicienti la pubblica via.

CONSIDERATO CHE

La mancata cura del verde privato può determinare situazioni di pericolo e criticità, tra cui:

  • aumento del rischio di incendi, soprattutto nel periodo estivo;
  • proliferazione di insetti, roditori e altri animali infestanti potenzialmente dannosi per la salute pubblica;
  • condizioni igienico-sanitarie non adeguate;
  • degrado del decoro urbano e dell’immagine del territorio;
  • riduzione della visibilità della segnaletica stradale e interferenze con la pubblica illuminazione;
  • restringimento della carreggiata o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

RITENUTO NECESSARIO

Adottare misure preventive finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, della sicurezza urbana, della salute pubblica e della prevenzione degli incendi, imponendo obblighi di manutenzione e pulizia del verde privato.

VISTI

  • il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;
  • il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), art. 29;
  • il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 50;
  • il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale);
  • la Legge 24/11/1981 n. 689;
  • il Regolamento comunale per il decoro urbano vigente.

ORDINA

Ai proprietari, conduttori e soggetti comunque responsabili a qualsiasi titolo di:

  • terreni agricoli, incolti o coltivati;
  • aree verdi private, lotti edificabili, aree dismesse o abbandonate;
  • aree pertinenziali di edifici;
  • amministratori di condomini con aree verdi;
  • cantieri edili attivi o dismessi;
  • ai proprietari di aiuole, vasi e fioriere visibili da suolo pubblico o prospicienti la pubblica via;

CIASCUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE:

di provvedere a:

  • sfalcio delle erbe infestanti e rimozione della vegetazione incolta;
  • potatura e regolare manutenzione di siepi, alberi e rami, evitando interferenze con strade e marciapiedi;
  • rimozione e corretto smaltimento dei residui vegetali;
  • mantenimento in ordine e pulizia di aiuole, vasi e fioriere;
  • prevenzione della formazione di situazioni di degrado e accumulo di materiali vegetali;
  • adozione di misure idonee a evitare l’accesso incontrollato e l’abbandono di rifiuti nelle aree private.

TERMINE PER L’ESECUZIONE

Gli interventi di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 maggio 2026.

Restano ferme le disposizioni regionali e nazionali in materia di prevenzione incendi boschivi.


ULTERIORI DISPOSIZIONI

È fatto divieto di pascolo all’interno del centro abitato.

Gli interventi dovranno essere ripetuti con periodicità tale da garantire il costante mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene e decoro.


AVVERTE CHE

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente, con:

  • sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
  • pagamento in misura ridotta pari a € 100,00;
  • eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.;
  • esecuzione d’ufficio degli interventi con addebito delle spese ai trasgressori.

DISPONE

La pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Monastir, con la massima diffusione sul territorio comunale.


RENDE NOTO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.


Monastir, 15 maggio 2026
IL SINDACO
Paola Ugas

Ultimo aggiornamento: 15/05/2026, 14:00

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