Descrizione
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali del Comune ove ha sede il luogo di cura (artt. 42, 43 e 44 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, comma 1, lett. e), decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161; art. 10 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).
A tale effetto gli interessati devono far pervenire al Commissario Straordinario del Comune, non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione (ossia entro giovedì 5 giugno), dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore ed è inoltrata al Comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura.
l'Ufficio Elettorale.